Permettetemi di insistere..non ? cos?:
Innanzitutto chi circola"al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357 a Euro 1.433 (2).
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
"(Art. 78 C.d.s.)
Per cui non c'? indicazione alcuna per cui, in tema di sola assicurazione obbligatoria, si possa eccepire come non dovuto il pagamento da parte dell'assicurazione in favore del danneggiato.Ben potr? quest'ultima, semmai, rivalersi, se del caso, dimostrando il nesso causale tra comportamento del danneggiante(che nello specifico andr? ricondotto ad una incuria manutentiva del mezzo...,e voglio vedere come stante il fatto che la modifica ? operata al fine di aumentarne l' efficenza frenante, laddove invece il discorso potrebbe mutare a fronte, ad esempio, di un impianto di scarico pi? prestazionale) e verificato evento lesivo.
Ma ci? solo ove sia dimostrato tale nesso.
Ma a ragione di ci? va ancora citato il c.d.s. al suo art 78 co.1:"I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o pi? modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali "
e per ci? stesso quanto meno il solo art 72:"Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi (1).
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altres? essere equipaggiati con (2):
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3);
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
"(ho messo solo la parte che rilevo piu interessante per la questione...per nn appesantire ulteriormente).
Come potete ben vedere...ci? che implica la sanzione di cui all' art78, e la conseguente sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione con conseguente obbligo di visita alla MTCC, non ? la modifica all' impianto frenante(cos? come nemmeno la sostituzione del terminale di scarico) ma, semmai, ogni modifica ricollegabile alla carta di circolazione stessa.Infatti la ratio della sanzione accessoria, che diventa una pena vera e propria x i tempi e i costi e tutto il resto necessario al suo aggiornamento,? solo quello di conformare la carta al veicolo come modificato(sempre che l' ing. deputato alle verifiche ritenga gli apporti confacenti alle norme generali di circolazione stradale.)
..e lasciamo perdere l' annosa questione relativa ad omologato e non omologato: un terminale omologato,infatti, non ? detto che sia omologato per una data moto indi per cui,a stretto rigore interpretativo, ci? finch? non ? al proposito intervenuta la Suprema Corte, poteva esser comunque una modifica attab a rendere il veicolo non conforme e quindi sanzionabile.
In ogni caso tutto questo mondo ? altamente franco da certezze interpretative, ve lo posso asicurare..
Beh, sono stato abbastanza palloso.Scusatemi e a presto.Ciao